1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovra' prendere delle disposizioni adeguate alle condizioni nazionali per assicurare, nel quadro del sistema di amministrazione del lavoro, consultazioni, cooperazione e trattative tra le pubbliche autorita' e le organizzazioni piu' rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori. 2. Nella misura in cui e' compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, queste disposizioni devono essere prese a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori di attivita' economica.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-150-art5 · fonte su Normattiva