Art. 5 (Convenzione n. 150)
1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovra' prendere delle disposizioni adeguate alle condizioni nazionali per assicurare, nel quadro del sistema di amministrazione del lavoro, consultazioni, cooperazione e trattative tra le pubbliche autorita' e le organizzazioni piu' rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori. 2. Nella misura in cui e' compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, queste disposizioni devono essere prese a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori di attivita' economica.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
