[1]PARTE XIII DISPOSIZIONI VARIE

[2]ARTICOLO 72.

[3]Il presente Codice non si applichera': (a) alle eventualita' sopravvenute prima dell'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata; (b) alle prestazioni concesse per eventualita' sopravvenute dopo l'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata, nella misura in cui i diritti e tali prestazioni provengano da periodi anteriori alla data della detta entrata in vigore.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art72 · fonte su Normattiva