[1]PARTE XIII DISPOSIZIONI VARIE
[2]ARTICOLO 72.
[3]Il presente Codice non si applichera': (a) alle eventualita' sopravvenute prima dell'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata; (b) alle prestazioni concesse per eventualita' sopravvenute dopo l'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata, nella misura in cui i diritti e tali prestazioni provengano da periodi anteriori alla data della detta entrata in vigore.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
