[1]DI ATTI

[2]1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari. 2. La richiesta di notificazione e' redatta dall'Autorita' centrale in conformita' al modello A) allegato al presente Accordo. I documenti allegati non necessitano di traduzione. 3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 13 del presente Accordo. 4. La nota di restituzione e' rilasciata dall'Autorita' centrale della Parte richiesta in conformita' al modello B) allegato al presente Accordo. La prova dell'avvenuta notificazione e' data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto e la sua qualita', nonche' la data, il luogo e le modalita' della consegna.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art14 · fonte su Normattiva