[1]e legalizzazione

[2]1. La richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6 e all'articolo 7, sono redatte, o accompagnate da una traduzione, nella lingua ufficiale dello Stato di Esecuzione. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Accordo non richiedono particolari forme di legalizzazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della sentenza ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 7 del presente Accordo.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~accordo-trasferimento-persone-condannate-art8 · fonte su Normattiva