[1]DI COMMISSIONI ROGATORIE E NOTIFICAZIONI PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI
[2]Ciascuna Parte puo' a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coercitivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione, se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.
Testo vigente dal 1 dicembre 2009
