[1]GIURIDICA

[2]1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di quest'ultima. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte per il rispetto e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art2 · fonte su Normattiva