[1]GIURIDICA
[2]1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di quest'ultima. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte per il rispetto e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
Testo vigente dal 1 dicembre 2009
