[1]DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"
[2]Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che promuovono un procedimento dinanzi alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualita' di terzi, non puo' essere imposta, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di questa ultima, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.
Testo vigente dal 1 dicembre 2009
