[1]DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

[2]Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che promuovono un procedimento dinanzi alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualita' di terzi, non puo' essere imposta, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di questa ultima, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art3 · fonte su Normattiva