Art. 25 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Programma di lavoro. Bilancio preventivo. Conti. Relazione sulla gestione
[2]§ 1 Il programma di lavoro, il bilancio preventivo ed i conti dell'Organizzazione coprono un periodo di due anni civili. § 2 Almeno ogni due anni, l'Organizzazione pubblica un rapporto di gestione. § 3 L'ammontare delle spese dell'Organizzazione e' stabilito, per ciascun periodo di bilancio preventivo, dal Comitato amministrativo, su proposta del Segretario generale.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
