[1]Risorse riservate alle spese di supporto della Commissione associate al FES

[2]1. Le risorse dell'11º FES coprono i costi delle misure di supporto. Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, coprono i costi legati alla programmazione ed esecuzione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui al regolamento di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo. La Commissione fornisce ogni due anni informazioni su come sono spese tali risorse e su ulteriori sforzi per fare risparmi di efficienza e guadagni di efficienza. La Commissione informa gli Stati membri in anticipo di eventuali importi aggiuntivi che sono tratti dal bilancio dell'UE per l'attuazione del FES.

[3]2. Le risorse per le misure di supporto possono coprire le spese della Commissione riguardanti:

  • a)le attivita' di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilita', audit e valutazione, compresa la comunicazione dei risultati, direttamente necessarie per la programmazione e l'esecuzione delle risorse del FES;
  • b)la realizzazione degli obiettivi del FES, attraverso le attivita' di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attivita' di informazione e di sensibilizzazione e le attivita' di formazione e pubblicazione, comprese le attivita' di informazione e comunicazione che, tra l'altro, riferiscono i risultati dei programmi del FES. Le risorse destinate alle attivita' di comunicazione a norma del presente accordo coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorita' politiche dell'Unione in relazione al FES;
  • c)le reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa sostenute per la programmazione e l'attuazione del FES.

[4]Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, includono anche le spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il supporto amministrativo richiesto per programmare e gestire le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull'associazione d'oltremare.

[5]Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, non sono destinate all'esecuzione delle mansioni fondamentali del servizio pubblico europeo.

[6]3. Le risorse per le misure di supporto intese a migliorare l'impatto dei programmi del FES di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) includono le spese della Commissione associate all'esecuzione di un ampio quadro dei risultati e un potenziamento del monitoraggio e della valutazione dei programmi del FES dal 2014 in poi. Le risorse sostengono anche gli sforzi della Commissione per migliorare la gestione finanziaria e le previsioni del FES con relazioni periodiche sui progressi compiuti.

Testo vigente dal 29 dicembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-12-10;189~accordo-art6 · fonte su Normattiva