[1]Compromesso. Cancelliere

[2]Le Parti concludono un compromesso che specifica in particolare:

  • a)l'oggetto della controversia;
  • b)la composizione del tribunale ed i termini concordati per la nomina dell'arbitro o degli arbitri,
  • c)il luogo convenuto come sede del Tribunale. Il compromesso deve essere comunicato al Segretario generale il quale assume le funzioni di cancelliere.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art29 · fonte su Normattiva