Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Art. 29 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Compromesso. Cancelliere
[2]Le Parti concludono un compromesso che specifica in particolare:
- a)l'oggetto della controversia;
- b)la composizione del tribunale ed i termini concordati per la nomina dell'arbitro o degli arbitri,
- c)il luogo convenuto come sede del Tribunale. Il compromesso deve essere comunicato al Segretario generale il quale assume le funzioni di cancelliere.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
