[1]Arbitri

[2]§ 1 Una lista di arbitri e' compilata ed aggiornata dal Segretario generale. Ogni Stato membro puo' far iscrivere sulla lista di arbitri due suoi cittadini. § 2 Il Tribunale arbitrale si compone di uno, tre o cinque arbitri, in conformita' al compromesso. Gli arbitri sono selezionati fra le persone che figurano sulla lista di cui al § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro a prescindere dalla lista Se il compromesso prevede un arbitro unico, quest'ultimo e' selezionato di comune accordo dalle parti. Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, a seconda dei casi; questi ultimi designano di comune accordo il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il Tribunale arbitrale. In caso di disaccordo fra le parti riguardo alla designazione dell'arbitro unico, o fra gli arbitri selezionati sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, e' il Segretario generale che provvede a tale designazione. § 3 L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro devono essere di nazionalita' diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non abbiano la stessa nazionalita'. § 4 L'intervento nella controversia di una parte terza non ha effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art30 · fonte su Normattiva