[1]Risoluzione delle controversie

[2]Ogni controversia tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo e' sottoposta al Comitato Direttivo di cui all'articolo 3. Tra dette controversie sono comprese anche quelle fra i Gestori dell'infrastruttura che non hanno potuto essere risolte fra gli stessi. Se non e' raggiunta un'intesa in seno al Comitato Direttivo, la controversia e' deferita a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti contraenti. Il tribunale arbitrale e' composto di tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle Parti contraenti e un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del tribunale. Se il tribunale non e' debitamente istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna Parte contraente puo' chiedere al Segretario Generale della Corte permanente di arbitrato dell'Aja di procedere alle nomine necessarie. Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Testo vigente dal 18 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-04-30;69~accordo-art6 · fonte su Normattiva