[1]Rilevazione e trasferimento di competenze

[2]§1 Su decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione e' autorizzata a rilevare, in conformita' con gli scopi definiti all'articolo 2, le competenze, risorse ed obblighi che le siano trasferite da altre organizzazioni internazionali in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni. §2 Previa decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione puo' trasferire ad altre organizzazioni internazionali, competenze, risorse ed obblighi in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni §3 Con l'approvazione del Comitato amministrativo, l'Organizzazione puo' farsi carico di funzioni amministrative attinenti ai suoi scopi, che le sono affidate da uno Stato membro. Le spese dell'Organizzazione erogate per tali funzioni sono a carico dello Stato membro interessato.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art4 · fonte su Normattiva