[1]Dichiarazione relativa alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori

[2]§ 1 Ciascuno Stato puo' in qualsiasi momento dichiarare che non applichera' ai viaggiatori, vittime d'incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, allorche' questi siano suoi cittadini o persone abitualmente residenti in detto Stato. § 2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informando il depositario. Questa rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art2 · fonte su Normattiva