[1]Unita' di conto

[2]§ 1 L'unita' di conto prevista dalle Appendici e' il Diritto di emissione speciale come definito dal Fondo monetario internazionale2. § 2 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che e' anche membro del Fondo monetario internazionale, e' calcolato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. § 3 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che non e' membro del Fondo monetario internazionale, e' calcolato secondo modalita' determinate da detto Stato. Questo calcolo deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 2. § 4 Gli Stati membri, ogni qualvolta avvenga un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all'unita' di conto, comunicano al Segretario generale il loro metodo di calcolo in conformita' al paragrafo 3. Quest'ultimo notifica tali informazioni agli Stati membri. § 5 Un ammontare espresso in unita' di conto e' convertito nella moneta nazionale dello Stato del tribunale adito. La conversione si effettua secondo il valore della moneta corrispondente nel giorno della decisione giudiziaria o nel giorno concordato dalle parti.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art9 · fonte su Normattiva