Art. 8 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Diritto nazionale
[2]§ 1 Nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione, si terra' conto del suo carattere di diritto internazionale e della necessita' di favorire l'uniformita'. § 2 In mancanza di disposizioni nella Convenzione, e' applicabile il diritto nazionale. § 3 Per diritto nazionale s'intende il diritto dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i propri diritti, incluse le regole relative al conflitto di leggi.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
