[1]Diritto nazionale

[2]§ 1 Nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione, si terra' conto del suo carattere di diritto internazionale e della necessita' di favorire l'uniformita'. § 2 In mancanza di disposizioni nella Convenzione, e' applicabile il diritto nazionale. § 3 Per diritto nazionale s'intende il diritto dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i propri diritti, incluse le regole relative al conflitto di leggi.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art8 · fonte su Normattiva