[1]Pagamento delle azioni
[2]1. Il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte da ogni Membro viene effettuato:
- a)in qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unita' di conto alla data del pagamento; oppure
- b)In una moneta utilizzabile scelta dal Membro al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unita' di conto alla data del presente Accordo.
[3]Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun Membro scegliera' uno dei due metodi sopra descritti che intendera' applicare per tutti i pagamenti in questione.
[4]2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformita' all'articolo 11, paragrafo 1, esaminera' il funzionamento del metodo di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio e, tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, decidera', a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle eventuali azioni supplementari di capitale emesse ulteriormente in conformita' all'articolo 11, paragrafo 2.
[5]3. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) deve:
- a)aver versato il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se la data e' successiva;
- b)un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), aver versato il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni e depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio dei governatori fissera' a maggioranza qualificata;
- c)due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), aver depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni.
[6]Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo la modalita' ed alla data che il Consiglio dei governatori fissera' a maggioranza qualificata, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al Conto operazioni verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio di amministrazione fissera'.
[7]4. Le richieste di azioni di capitale si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 c) del presente articolo.
[8]5. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelle enunciate nell'allegato B.
[9]6. Le sottoscrizioni di azioni di capitale potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
