Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Art. 13 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]Trattamento dei propri connazionali
[2]Nessuno Stato membro e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' menzionati:
- a)all'articolo 8, ad eccezione della lettera d),
- b)all'articolo 9, ad eccezione delle lettere a), b) e d),
- c)all'articolo 10, ad eccezione delle lettere a) e b) ai propri cittadini o alle persone che hanno la residenza permanente in tale Stato.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
