[1]Trattamento dei propri connazionali

[2]Nessuno Stato membro e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' menzionati:

  • a)all'articolo 8, ad eccezione della lettera d),
  • b)all'articolo 9, ad eccezione delle lettere a), b) e d),
  • c)all'articolo 10, ad eccezione delle lettere a) e b) ai propri cittadini o alle persone che hanno la residenza permanente in tale Stato.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~protocollo-sui-privilegi-e-le-immunita-dell-organizzazione-i-art13 · fonte su Normattiva