Art. 14 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]Accordi complementari
[2]L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati membri accordi complementari per l'applicazione del presente Protocollo per quanto riguarda detto o detti Stati membri, nonche' altri accordi per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
