I membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, all'interno e nei confronti del Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, godranno dei seguenti privilegi e immunita': (a) esenzione da tasse su salari ed emolumenti corrisposti dalla GIGO; (b) esenzione, per i membri del personale dell'Agenzia e i loro familiari conviventi al seguito, da restrizioni relative all'immigrazione o procedure di registrazione per stranieri, cosi' come normalmente accordato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; (c) diritto di importare i propri mobili ed effetti personali senza dazi doganali, al momento della prima assunzione dell'incarico, in una o piu' spedizioni separate, che dovranno essere inviate entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese ospitante.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art39 · fonte su Normattiva