Art. 4 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]Esonero da diritti e tasse
[2]§ 1 I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione, e strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esonerati da tutti i diritti e tasse percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione. § 2 Nessun esonero e' accordato, agli effetti del presente articolo, per quanto riguarda gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione. § 3 L'articolo 3, §3 si applica per analogia ai beni importati in conformita' al § 1.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
