[1]Esenzioni

[2]Il Regolamento non si applica, in tutto o in parte, al trasporto di merci pericolose per le quali un'esenzione e' prevista nell'Allegato. Possono essere previste esenzioni solo quando la quantita' o la natura del trasporto in esenzione o l'imballaggio garantiscano la sicurezza del trasporto.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regolamento-concernente-il-trasporto-delle-merci-pericolose-art2 · fonte su Normattiva