Art. 2 (Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose)
[1]Esenzioni
[2]Il Regolamento non si applica, in tutto o in parte, al trasporto di merci pericolose per le quali un'esenzione e' prevista nell'Allegato. Possono essere previste esenzioni solo quando la quantita' o la natura del trasporto in esenzione o l'imballaggio garantiscano la sicurezza del trasporto.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
