Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Art. 2 (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli)
[1]Definizioni
[2]Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:
- a)«impresa di trasporto ferroviario » indica qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o merci e che fornisce la trazione;
- b)« veicolo » indica qualsiasi veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari, non munito di mezzo di trazione;
- c)« detentore » indica colui che gestisce dal punto di vista economico, in modo durevole, un veicolo in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne e' proprietario o se ha diritto di disporne;
- d)« stazione di residenza » indica il luogo iscritto sul veicolo e al quale il veicolo puo' o deve essere rinviato in conformita' alle condizioni del contratto di utilizzazione.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
