Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Art. 2 (Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche)
[1]Definizioni
[2]Ai fini delle presenti Regole uniformi, dei loro allegati e delle PTU, oltre ai termini definiti all'articolo 2 delle ATMF, si definiscono i termini seguenti:
- a)«carrozza» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che e' destinato a trasportare viaggiatori; il termine include il bagagliaio che fa parte di un treno passeggeri;
- b)«progetto in uno stadio di sviluppo avanzato» designa un progetto che ha raggiunto una fase di pianificazione/costruzione tale che qualsiasi modifica delle specifiche tecniche sarebbe inaccettabile per lo Stato parte interessato; un tale ostacolo puo' essere di natura legale, contrattuale, economica, finanziaria, sociale o ambientale e deve essere adeguatamente comprovato;
- c)«sostituzione nell'ambito della manutenzione» designa una sostituzione di componenti con pezzi aventi identiche funzioni e prestazioni nell'ambito della manutenzione preventiva e correttiva;
- d)«prescrizione tecnica» designa ogni regola, diversa da una norma tecnica, contenuta nelle PTU e relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione, alla sicurezza o a una procedura concernente il materiale ferroviario;
- e)«norma tecnica» designa una norma adottata su base volontaria da un organismo di normalizzazione internazionale riconosciuto secondo le procedure che gli sono proprie;
- f)«veicolo di trazione» designa un veicolo ferroviario munito di mezzo di trazione;
- g)«carro» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che e' destinato a trasportare merci.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
