[1]Responsabilita' in caso di perdita o d'avaria di un veicolo

[2]§1 Salvo se prova che il danno non risulta da una sua colpa, l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto, risponde del danno derivante dalla perdita o dall'avaria del veicolo, o dei suoi accessori. §2 L'impresa di trasporto ferroviario non risponde del danno risultante dalla perdita degli accessori non iscritti sui due lati del veicolo, o non menzionati sull'inventario che li accompagna. §3 In caso di perdita del veicolo o dei suoi accessori, l'indennita' e' limitata, escluso ogni altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dei suoi accessori nel luogo ed al momento della perdita. Se e' impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita, l'indennita' e' limitata al valore usuale nel giorno e luogo in cui il veicolo e' stato affidato a fini di utilizzazione. §4 In caso di avaria del veicolo o dei suoi accessori, l'indennita' e' limitata, ad esclusione di ogni altro risarcimento danni, alle spese di ripristino. L'indennita' non deve superare l'ammontare dovuto in caso di perdita. §5 Le parti al contratto possono concordare disposizioni in deroga ai §§ da 1 a 4.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-i-contratti-d-utilizzazione-di-v-art4 · fonte su Normattiva