[1]Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilita'

[2]I limiti di responsabilita' previsti all'articolo 4, §§ 3 e 4 non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dall'impresa di trasporto ferroviario, sia con l'intento di provocare tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente risultato.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-i-contratti-d-utilizzazione-di-v-art5 · fonte su Normattiva