Art. 5 (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli)
[1]Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilita'
[2]I limiti di responsabilita' previsti all'articolo 4, §§ 3 e 4 non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dall'impresa di trasporto ferroviario, sia con l'intento di provocare tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente risultato.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
