Art. 9 (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli)
[1]Responsabilita' per gli agenti ed altre persone
[2]§1 Le parti del contratto sono responsabili dei loro agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. §2 Salvo diversi accordi fra le parti del contratto, i gestori dell'infrastruttura su cui l'impresa di trasporto ferroviario utilizza il veicolo come mezzo di trasporto, sono considerati come persone dei cui servizi l'impresa di trasporto ferroviario si avvale. § 3 I §§ 1 e 2 si applicano altresi' in caso di surrogazione in conformita' all'articolo 8.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
