Art. 10 (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli)
[1]Altre azioni
[2]§1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione di responsabilita' per perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori, a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata contro l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto, solo alle condizioni ed entro i limiti di tali Regole uniformi. §2 Il § 1 si applica altresi' in caso di surroga in conformita' all'articolo 8. §3 Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui risponde l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
