Art. 1 (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura)
[1]Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internaz. ferroviario
[2](CUI- Appendice E alla Convenzione)
[3]Articolo 1
[4]Campo d'applicazione
[5]§1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di utilizzazione di un'infrastruttura ferroviaria ai fini di trasporti internazionali, ai sensi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, a prescindere dalla sede e dalla nazionalita' delle parti del contratto. Le presenti Regole uniformi si applicano altresi' quando l'infrastruttura ferroviaria e' gestita o utilizzata da Stati o da istituzioni o organizzazioni governative. §2 Fatto salvo l'articolo 21, le presenti Regole uniformi non si applicano ad altre rapporti di diritto, come, in particolare:
- a)la responsabilita' del trasportatore o del gestore nei confronti dei loro agenti o di altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione dei loro compiti;
- b)la responsabilita' del trasportatore o del gestore, da un lato, e di terzi, dall'altro lato.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
