Campo d'applicazione e portata della lettera di vettura elettronica 1. Fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, la lettera di vettura di cui alla Convenzione come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l'esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione possono essere compilati mediante comunicazione elettronica. 2. Una lettera di vettura conforme al presente Protocollo sara' considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e pertanto avra' la stessa forza probante e produrra' gli stessi effetti di quest'ultima.

Testo vigente dal 27 marzo 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-03-08;37~protocollo-addizionale-art2 · fonte su Normattiva