[1]Diritto di disporre dei bagagli

[2]§1 Se le circostanze lo consentono e le prescrizioni delle dogane o di altre autorita' amministrative non vi si oppongono, il viaggiatore puo' chiedere la restituzione dei bagagli al luogo di spedizione, su presentazione dello scontrino bagagli e, ove previsto dalle Condizioni generali di trasporto, del titolo di trasporto. §2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli, e cioe' modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art21 · fonte su Normattiva