[1]Risarcimento danni in caso di lesioni

[2]In caso di lesioni o di ogni altro danno all' incolumita' fisica o psichica, il risarcimento danni comprende:

  • a)le spese necessarie, in particolare quelle relative al trattamento ed al trasporto;
  • b)la riparazione del pregiudizio causato sia dall'incapacita' di lavoro totale o parziale, sia dall'accrescimento dei bisogni.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-utilizzazione-de-art12 · fonte su Normattiva