Art. 13 (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura)
[1]Riparazione di altri pregiudizi fisici
[2]Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il gestore o il trasportatore devono versare un risarcimento danni per pregiudizi fisici diversi da quelli previsti agli articoli 11 e 12.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
