[1]Articolo 30 - Risarcimenti

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione. 2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato e' accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrita' fisica o alla salute, se la riparazione del danno non e' garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Cio' non preclude alle Parti la possibilita' di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione. 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art30 · fonte su Normattiva