Art. 17 (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura)
[1]Responsabilita' in caso d'incidente nucleare
[2]Il gestore ed il trasportatore sono esonerati dalla responsabilita' che incombe loro ai sensi delle presenti Regole uniformi quando il danno e' stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilita' nel settore dell'energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce e' responsabile di questo danno.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
