[1]Conversione ed interessi

[2]§1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, tale conversione deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e luogo di pagamento dell'indennita'. §2 L'avente diritto puo' chiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento annuo, a partire dal giorno di apertura di una procedura di conciliazione, dall'azione di regresso al tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione o dalla citazione in giudizio.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-utilizzazione-de-art16 · fonte su Normattiva