[1]Riconoscimento della documentazione procedurale

[2]§ 1 Le valutazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti redatti secondo le presenti Regole uniformi sono riconosciuti d'ufficio dalle autorita' e dagli organismi competenti, dalle imprese di trasporto ferroviario, dai detentori e dai gestori d'infrastruttura in tutti gli Stati parti. § 2 Se un requisito o una disposizione e' stato dichiarato equivalente in conformita' all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU, le valutazioni e i relativi esami, gia' effettuati e documentati, non sono ripetuti.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-l-ammissione-tecnica-di-material-art6a · fonte su Normattiva