[1]Verifica

[2]§ 1 Il trasportatore ha il diritto, in caso di grave presunzione d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli compresi il loro carico) e gli animali trasportati corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta, o se non puo' essere rintracciato, il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti. § 2 Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore puo' esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art13 · fonte su Normattiva