CON I CITTADINI DELLO STATO DI INVIO 1. I funzionari consolari nell'ambito della loro circoscrizione hanno il diritto di comunicare ed incontrarsi con i cittadini dello Stato di invio. 2. Lo Stato ricevente non deve in alcun modo limitare le comunicazioni tra i cittadini dello Stato di invio e l'ufficio consolare ne' l'accesso a detto ufficio.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
