DI ARRESTO, DETENZIONE, ESPULSIONE E VISITE 1. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente sono tenute a comunicare all'ufficio consolare i casi di arresto, fermo, detenzione o di altre misure limitative della liberta' personale di cittadini dello Stato di invio entro sette giorni dal momento in cui l'evento si e' verificato, specificandone le ragioni. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato di invio in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale, ovvero a carcerazione, colloquiare e comunicare con loro nella lingua dello Stato d'invio o in quella dello Stato ricevente e fornire ad essi l'assistenza legale. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro due giorni dalla comunicazione prevista al paragrafo 1, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario consolare puo' assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale. 3. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato di invio, che si trovano in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'ufficio consolare, nonche' l'inoltro all'ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso. 4. Nel caso di cittadini dello Stato di invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorita' dello Stato ricevente di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di espulsione, le Autorita' dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potra' essere effettuata contemporaneamente alla emissione del provvedimento. 5. I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art12 · fonte su Normattiva