Art. 7 (Convenzione) — Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
1. I funzionari consolari, nell'ambito della propria circoscrizione, possono - conformemente alle leggi dello Stato di invio - inviare comunicazioni ai cittadini di detto Stato, incontrarsi con essi e ricevere dagli stessi dichiarazioni concernenti il servizio militare, nonche' effettuare registrazioni ed emanare, anche a mezzo stampa, comunicati al riguardo. 2. Essi possono ricevere altresi' dai cittadini dello Stato d'invio ogni dichiarazione prevista dalla legislazione di quest'ultimo in materia di nazionalita' o concernente ogni altra materia relativa a loro diritti, obblighi o interessi. 3. I funzionari consolari possono - conformemente alle leggi dello Stato d'invio -emanare comunicati relativi alle operazioni elettorali previste dalla legge di detto Stato, ricevere dai cittadini dello stesso dichiarazioni in materia, effettuare le relative registrazioni, trasmettere a detti cittadini e ricevere da essi le attestazioni ed i certificati relativi alle operazioni in questione, e compiere ogni altra formalita' relativa alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
