E CURATELA 1. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono comunicare all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato di invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini dello Stato di invio minori o incapaci e possono, in caso di necessita', assegnare loro un tutore o un curatore e vigilare sull'attivita' di tutela e curatela svolta da questi ultimi. 3. Nell'esercizio del diritto di protezione dei minori o incapaci di cui al paragrafo 2 i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le norme dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art13 · fonte su Normattiva