ALLE NAVI DELLO STATO DI INVIO 1. Quando una nave dello Stato di invio giugne in un porto dello Stato ricevente il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato ha il diritto di svolgere liberamente le funzioni indicate nel presente articolo. Il funzionario consolare puo' chiedere l'assistenza delle Autorita' competenti dello Stato ricevente per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni. Le predette Autorita' gli devono prestare l'assistenza richiesta. 2. A tal fine, il funzionario consolare puo' recarsi personalmente o accompagnato da membri dell'ufficio a bordo della nave dopo che essa e' stata ammesa alla libera pratica. 3. Nel rispetto delle norme di ingreso nel territorio e dei regolamenti portuali, il comndante della nave ed i membri dell'equipaggio possono comunicare coi funzionari consolari e recarsi all'Ufficio consolare. 4. Il funzionario consolare puo' interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative alla nave, alle merci, all'itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave. 5. Il funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorita' giudiziaria e ad altre autorita' compententi dello Stato ricevente e prestare loro l'assistenza necessaria, compresa l'assistenza legale, salvo che sia diversamente disposto dalle leggi dello Stato ricevente nei casi che interessino la sicurezza dello Stato. 6. Il funzionario consolare puo' dirimere le controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento e prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli puo' inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo. 7. Il funzionario consolare puo', qualora sia necessario, disporre per il ricovere in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio. 8. Il funzionario consolare puo' ricevere, redigere, autenticare, trasmettere i documenti della nave o gli altri atti e documenti previsti dalle leggi e disposizioni dello Stato di invio relativi alla proprieta', oppure procedere alla iscrizione o alla cancellazione dal Registro dello Stato di invio, e alla iscrizione o cancellazione d'ipoteche. 9. Inoltre, il funzionario consolare puo' prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art17 · fonte su Normattiva