a Navi di Stati Diversi da quello di invio Il funzionario consolare ha diritto, purche' il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato di invio, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato di invio come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti e allo scopo di fornire alle autorita' competenti dello Stato di invio tutte le informazioni in materia di sanita', od altre che le dette autorita' possano richiedere.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art20 · fonte su Normattiva