1. Il funzionario consolare ha diritto, purche' il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato d'invio, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato d'invio come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti e allo scopo di fornire alle Autorita' competenti dello Stato d'invio tutte le informazioni in materia di sanita' od altre che le dette Autorita' possano richiedere. 2. II funzionario consolare deve agire con la massima sollecitudine possibile nell'esercitare i diritti che gli sono conferiti dal presente Articolo.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art19 · fonte su Normattiva