' di Comunicazione 1. Lo Stato ricevente consente e protegge la liberta' di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con le Autorita' dello Stato di iinvio, con le missioni diplomatiche e con gli altri Uffici consolari di questo Stato ovunque essi si trovino, l'ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici e consolari, la valigia diplomatica o consolare, messaggi in codice o in cifra. L'ufficio consolare puo' comunque, installare ed utilizzare una stazione radio rice-trasmittente soltanto con il consenso dello Stato ricevente. 2. La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare e' inviolabile. La valigia consolare non deve essere ne' aperta ne' trattenuta. Essa deve avere un contrassegno esterno atto ad identificarla ed e' destinata esclusivamente al trasporto di documenti ufficiali, materiali ed articoli destinati ad uso d'ufficio. Nel caso in cui le Autorita' competenti dello Stato ricevente abbiano seri motivi per ritenere che nella valigia consolare vi siano oggetti di natura diversa, esse possono richiederne l'apertura, in loro presenza, da parte di un rappresentante autorizzato dallo Stato di invio. Se la richiesta non e accolta, la valigia consolare e' rinviata al suo luogo di origine. 3. Il corriere consolare puo' solamente essere un cittadino dello Stato di invio, e non deve essere un residente permanente dello Stato ricevente. Il corrirere consolare deve essere in possesso di documenti ufficiali che attestino la sua qualita'. Il corriere consolare, nel territorio dello Stato ricevente gode degli stessi diritti, facilitazioni, privilegi e immunita' del corriere diplomatico. 4. La valigia consolare puo' essere affidata per il trasporto al comandante di un aeromobile o di una nave dello Stato di invio. Detto comandante deve essere munito di doumenti ufficiali attestanti il numero dei colli che costituiscono la valigia ma non e' considerato corriere consolare, i funzionari consolari possono direttamente e liberamente consegnare e ritirare le valigia consolare dal comandante dell'aeromobile e della nave.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art32 · fonte su Normattiva