e Tasse Consolari 1. L'ufficio consolare puo' percepire, nello Stato ricevente, i diritti e le tasse consolari previsti delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato di invio. 2. Le somme percepite di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le loro ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato ricevente. 3. Lo Stato ricevente consente all'ufficio consolare di trasferire nello Stato di invio le somme introitate a titolo del paragrafo 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
