1. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale, il Tribunale beneficia, sul territorio di ciascuno Stato Parte, compatibilmente con gli obblighi internazionali a carico dello Stato interessato, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello concesso da questo Stato ad ogni altra organizzazione inter-governativa o missione diplomatica per quanto concerne le priorita', le tariffe e le tasse che si applicano al corriere ed alle diverse forme di comunicazioni e di corrispondenza. 2. Il Tribunale puo' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione appropriati ed utilizzare codici o una cifra per le sue comunicazioni o la sua corrispondenza ufficiale. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali del Tribunale sono inviolabili. Il Tribunale ha diritto di spedire e di ricevere corrispondenza ed altri documenti o comunicazioni per corriere o valigie sigillate, che beneficiano degli stessi privilegi, immunita' e facilitazioni dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art8 · fonte su Normattiva