Fiscale dei Membri dell'Ufficio Consolare 1. I funzionari e gli impiegati consolari sono esonerati dal pagamento di tutte le imposte e tasse statali, regionali e comunali, personale o reali dello Stato ricevente ad eccezione: (a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente comprese nel prezzo delle merci e dei servizi; (b) delle imposte e tasse su beni immobili privati situati nel territorio dello Stato ricevente, salvo le esenzioni previste al punto 1 del primo paragrafo dell'articolo 39 della presente Convenzione; (c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato ricevente, ad esclusione delle esenzioni di cui all'articolo 42 della presente Convenzione; (d) delle imposte e tasse sui redditi privti ottenuti al di fuori dell'ambito delle funzioni ufficiali nello Stato ricevente; (e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi particolari resi; (f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 39 della presente Convenzione. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono a motivo del loro servizio.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art40 · fonte su Normattiva