[1]fiscale dei locali consolari

[2]1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art57 · fonte su Normattiva